In Svizzera vige il diritto di libero accesso al bosco come pure è consentita la raccolta di prodotti forestali «secondo l’uso locale». Il diritto di libero accesso al bosco è sancito dall’articolo 699 del Codice civile svizzero mentre l’articolo 14 della legge forestale definisce possibili restrizioni.

I visitatori possono accedere liberamente al bosco nonché raccogliere funghi, bacche e simili. Tuttavia, il diritto di libero accesso non si estende in modo arbitrario. Il traffico motorizzato, ad esempio, è generalmente vietato nel bosco. In linea di principio, le persone in bicicletta e a cavallo possono utilizzare solo sentieri in duro, mentre tanto l’accesso quanto la raccolta non devono causare danni significativi al suolo boschivo né ai popolamenti orestali. Il diritto di libero accesso della Svizzera si avvicina molto al «diritto di pubblico accesso» dei Paesi scandinavi e va oltre rispetto ad altri Paesi europei, dove in alcuni casi sono presenti molti boschi privati chiusi al pubblico.

Secondo la legge forestale, i Cantoni possono limitare l’accesso a determinate aree boschive e subordinare lo svolgimento di grandi manifestazioni nel bosco a un’autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni vige in quasi tutti i Cantoni, ma il significato di «grande manifestazione» varia da Cantone a Cantone (Keller & Bernasconi, 2005).


Art. 699 del codice civile svizzero
1 L’accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e
simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l’uso locale, riservate le disposizione
proibitive che l’autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell’interesse
delle colture.
2 Il diritto cantonale può decretare ulteriori disposizioni circa l’accesso ai fondi altrui per
l’esercizio della caccia o della pesca.


Art. 14 della legge federale sulle foreste: «Accessibilità»
1 Cantoni provvedono affinché il bosco sia accessibile al pubblico.
2 Se la conservazione del bosco o altri interessi pubblici, come la
protezione delle piante e degli animali selvatici, lo richiedono, i Cantoni:a. limitano
l'accessibilità a determinate zone del bosco;b. subordinano ad autorizzazione lo
svolgimento di grandi manifestazioni nel bosco.


Keller, P. M., Bernasconi, A. (2005): Aspects juridiques des loisirs et de la détente en forêt. Documents environnement n° 196. Berne: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. 65 p.